Grazie
alla collaborazione di nuovi soci è stato possibile dar corso a questa
iniziativa di parziale mappatura dei siti di amianto a Bolzano e a Laives.
Abbiamo scattato numerose fotografie per dimostrare la portata della situazione
nelle due città, dove i materiali di amianto ricoprono ancora enormi
superfici, quantificabili in diverse migliaia di metri quadri, costituendo un
grave pericolo per la salute dei cittadini.
La
produzione dei materiali di amianto è cessata con legge 27 marzo 1992
n. 257. La mancanza di direttive precise per la bonifica delle aree a rischio
ha procrastinato la situazione esistente al momento dell'entrata in vigore della
legge, rimandando “sine die” la soluzione del problema, con l'aggravante,
che con il passare del tempo aumenta il pericolo di logoramento dei vecchi manufatti
(onduline, eternit, ecc.), accompagnato dalla volatilizzazione nell'ambiente
delle fibre di amianto.
Per
questo motivo il Ministero dell'Ambiente con legge 18 marzo 2003 n.101 aveva
stabilito la necessità che le Regioni e le Province Autonome di Trento
e Bolzano procedessero ad una mappatura delle zone interessate dalla presenza
di amianto. Il relativo regolamento doveva essere emanato entro 90 giorni dall'entrata
in vigore della legge.
Sono passati cinque anni e la mappatura non è stata nemmeno iniziata.
L'Ufficio competente della provincia ha motivato la mancata applicazione della
legge con l' insufficienza di risorse umane e finanziarie necessarie.
Abbiamo
telefonato a Trento per verificare l'applicazione della legge ed anche lì
abbiamo scoperto che la mappatura non è partita.
L'unica regione Italiana virtuosa che ha osservato la legge pare essere l'Emilia
Romagna, seguita dalla Lombardia che sembra essere a buon punto.
Da
una finestra aperta, ricavata in un tetto d'amianto in Via Rovigo, abbiamo visto
una persona affacciata che si prendeva una boccata d'aria, completamente circondata
dal materiale cancerogeno, probabilmente ignorando o sottovalutando il pericolo.
Pensiamo proprio che non sia l'unico caso di incoscienza che giornalmente porta
i cittadini a contatto con una delle sostanze più pericolose per la salute.
Ciò
che ci stupisce è il fatto che in cinque anni non si siano trovate risorse
nella ricca Provincia di Bolzano per procedere all'attuazione di un dispositivo
di legge così importante per la salute dei cittadini e che si faccia
finta di niente, come se il problema non esistesse. L'impressione che abbiamo
ricavato è che si tenda a sottovalutare il pericolo, anche se si sa,
che più passa il tempo , più procede il deterioramento dei materiali
di amianto e il relativo pericolo di sfibramento.
Noi
ci siamo limitati ad osservare alcune zone di Bolzano e Laives e vi possiamo
assicurare che la quantità d'amianto scoperta ci ha colpito oltre l'immaginabile.
Magazzini di frutta, capannoni di concessionarie di automobili, tetti di condomini,
tettoie sotto le quali i bambini depositano le biciclette, officine, ecc., dove
la gente passa e staziona, ignara del pericolo.
Si
sa che c'è tanto amianto ancora in giro, le segnalazioni delle unità
sanitarie non sono mancate, ma ancora si preferisce investire subito, e molte
più risorse in altre cose: nel nuovo inutile e dannoso inceneritore,
negli insignificanti e costosi ponti sul Talvera (dove le risorse si trovano
subito), magari per la cementificazione del Virgolo o per la miriade di contributi
al turismo, destinati a rovinare l'ambiente (Carezza e Alpe di Siusi, per fare
qualche esempio).
Chiediamo
al Presidente Durnwaldner: se per la Provincia Autonoma di Bolzano contino di
più gli affari o la salute dei cittadini?
Rimaniamo in attesa di un'improbabile risposta.
L'amianto
rappresenta un pericolo per la salute a causa delle fibre di cui è
costituito e che possono essere presenti in ambienti di lavoro e di
vita e inalate.
Il rilascio di fibre nell'ambiente può
avvenire o in occasione di una loro manipolazione/lavorazione o
spontaneamente, come nel caso di materiali friabili, usurati o
sottoposti a vibrazioni, correnti d'aria, urti, ecc.
L'esposizione
a fibre di amianto è associata a malattie dell'apparato
respiratorio (asbestosi, carcinoma polmonare) e delle membrane
sierose, principalmente la pleura (mesoteliomi).
Esse insorgono
dopo molti anni dall'esposizione: da 10 - 15 per l'asbestosi ad anche
20 - 40 per il carcinoma polmonare ed il mesotelioma.
L'asbestosi
è una patologia cronica, ed è quella che per prima è
stata correlata all'inalazione di amianto.
Essa consiste in una
fibrosi con ispessimento ed indurimento del tessuto polmonare con
conseguente difficile scambio di ossigeno tra aria inspirata e
sangue.
Il carcinoma polmonare
si verifica anche per esposizioni a basse dosi.
Questa grave
malattia è causata anche da: fumo di sigarette, cromo, nichel,
materiali radioattivi, altri inquinanti ambientali (idrocarburi
aromatici di provenienza industriale, derivati del catrame, gas di
scarico dei motori).
Il fumo di sigarette potenzia enormemente
l'effetto cancerogeno dell'amianto e quindi aumenta fortemente la
probabilità di contrarre tale malattia.
Il mesotelioma è un tumore raro, della membrana di rivestimento del polmone (pleura) o dell'intestino (peritoneo), che è fortemente associato alla esposizione a fibre di amianto anche per basse dosi.
L'esposizione all'amianto per motivi di lavoro è senza dubbio la più pericolosa, tuttavia non sono assolutamente da trascurare le esposizioni occasionali od inconsapevoli poiché:
per il
rischio neoplastico non vi sono teoricamente valori di soglia;
-
le fibre inalate nel tempo si accumulano nell'organismo e accrescono
progressivamente il rischio (probabilità) di provocare danni
(soprattutto gli anfiboli);
- tra la popolazione esposta sono
compresi anche i bambini (che eventualmente occupano una scuola con
amianto): essi hanno una lunga aspettativa di vita ed hanno perciò
più possibilità di sviluppare il tumore;
-
l'esposizione "civile" è una esposizione vera
poiché normalmente gli occupanti un edificio con amianto non
portano mezzi di protezione delle vie respiratorie, a differenza dei
professionalmente esposti.
Decreto Legge 18 marzo 2003, n.101
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93.
Art.
1.
Realizzazione della mappatura
1. Le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano procedono all'effettuazione
della mappatura, anche sulla base dei dati raccolti nelle attività
di monitoraggio ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257, secondo i
criteri e con gli strumenti di cui agli articoli 2 e 3.
2. Le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche
avvalendosi, mediante convenzione, della collaborazione dell'Agenzia
per la protezione dell'ambiente ed i servizi tecnici (APAT),
dell'Istituto superiore di sanità(ISS) e dell'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL),
definiscono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, sulla base dei criteri di cui all'allegato B,
la procedura per la determinazione degli interventi di bonifica
urgenti.
3. I risultati della mappatura, i dati analitici relativi
agli interventi da effettuare e le relative priorità, nonché
i dati relativi agli interventi effettuati sono trasmessi
annualmente, entro il 30 giugno, dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e Bolzano al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio.
4. Il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio procede con proprio decreto all'attribuzione
delle risorse per la mappatura a favore delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano. Al finanziamento delle
attività di mappatura e' destinato, secondo quanto indicato
nell'allegato C, il 50% della disponibilità totale delle somme
di cui all'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93.
Art.
3.
Strumenti per la realizzazione della mappatura
1.
La mappatura delle zone interessate dalla presenza di amianto deve
essere realizzata avvalendosi di Sistemi informatici impostati su
base territoriale (SIT), integrati da software specifico per le
elaborazioni e le interrogazioni, secondo gli standard del Sistema
informativo nazionale ambientale (SINANET) ed organizzato nel
seguente modo:
a) gestione anagrafica dei punti;
b) gestione
dei dati del sito e dei monitoraggi effettuati secondo quanto
esplicitato all'articolo 2;
c) rappresentazioni geografiche della
diffusione territoriale dei siti con presenza di amianto o di
materiali o di manufatti contenenti amianto, corredati dai dati sulla
loro quantità suddivisa tra materiali friabili e compatti e,
laddove esistenti, da informazioni sulla concentrazione percentuale
nelle varie matrici ambientali.
2. Ai fini della mappatura i siti
devono essere geo referenziati.
Art.
4.
Interventi di bonifica
1.
In sede di prima applicazione, fino alla trasmissione della
documentazione di cui all'articolo 1, comma 3, tenuto conto delle
situazioni critiche per la salute dell'uomo e l'ambiente, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, su indicazione
delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e dei
comuni interessati e tenuto conto dei criteri di cui all'allegato B,
individua e finanzia gli interventi di bonifica di particolare
urgenza.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio procede con proprio decreto all'attribuzione delle risorse
per gli interventi di particolare urgenza a favore dell'ente
territoriale competente. Al finanziamento degli interventi di
bonifica di particolare urgenza, di
cui al comma 1, e' destinato
secondo quanto indicato nell'allegato C, il 50% della disponibilità
totale delle somme di cui all'articolo 20 della legge 23 marzo 2001,
n. 93.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
individuano gli ulteriori interventi urgenti da effettuare e
definiscono le relative priorità di attuazione.
4. Il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, provvede con proprio decreto
al riparto delle risorse disponibili.
5. Con accordi di programma,
sottoscritti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, dal Ministero della salute, dalle regioni e dalle
province autonome vengono individuate le modalità di
finanziamento degli interventi urgenti e le modalità di
cofinanziamento pubblico e privato.
6. Ai fini di agevolare le
operazioni di bonifica e di smaltimento dei rifiuti derivanti dalle
medesime e' tenuto presso le sezioni regionali dell'Albo nazionale
delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nell'ambito
delle relative attività e finanziamenti, ai sensi del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e
integrazioni, un repertorio che identifica le aziende iscritte
all'Albo stesso e, su base volontaria, il listino non impegnativo per
l'Albo dei prezzi da ciascuna praticati per le diverse tipologie di
servizio.
Nota
all'art. 4:
- L'art. 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93, e'
riportato nelle note alle premesse.
Art.
5.
Copertura finanziaria
1.
Agli adempimenti previsti dal presente regolamento, concernenti la
mappatura dei siti inquinati e gli interventi di bonifica di
particolare urgenza, si fa fronte con le risorse previste
dall'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93, finalizzate ai
medesimi scopi.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio una relazione sullo stato di avanzamento degli
interventi finanziati e sulle somme effettivamente erogate.
Il
presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.