AMIANTO A BOLZANO E LAIVES


Grazie alla collaborazione di nuovi soci è stato possibile dar corso a questa iniziativa di parziale mappatura dei siti di amianto a Bolzano e a Laives.
Abbiamo scattato numerose fotografie per dimostrare la portata della situazione nelle due città, dove i materiali di amianto ricoprono ancora enormi superfici, quantificabili in diverse migliaia di metri quadri, costituendo un grave pericolo per la salute dei cittadini.
La produzione dei materiali di amianto è cessata con legge 27 marzo 1992 n. 257. La mancanza di direttive precise per la bonifica delle aree a rischio ha procrastinato la situazione esistente al momento dell'entrata in vigore della legge, rimandando “sine die” la soluzione del problema, con l'aggravante, che con il passare del tempo aumenta il pericolo di logoramento dei vecchi manufatti (onduline, eternit, ecc.), accompagnato dalla volatilizzazione nell'ambiente delle fibre di amianto.
Per questo motivo il Ministero dell'Ambiente con legge 18 marzo 2003 n.101 aveva stabilito la necessità che le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano procedessero ad una mappatura delle zone interessate dalla presenza di amianto. Il relativo regolamento doveva essere emanato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge.
Sono passati cinque anni e la mappatura non è stata nemmeno iniziata. L'Ufficio competente della provincia ha motivato la mancata applicazione della legge con l' insufficienza di risorse umane e finanziarie necessarie.
Abbiamo telefonato a Trento per verificare l'applicazione della legge ed anche lì abbiamo scoperto che la mappatura non è partita.
L'unica regione Italiana virtuosa che ha osservato la legge pare essere l'Emilia Romagna, seguita dalla Lombardia che sembra essere a buon punto.

Da una finestra aperta, ricavata in un tetto d'amianto in Via Rovigo, abbiamo visto una persona affacciata che si prendeva una boccata d'aria, completamente circondata dal materiale cancerogeno, probabilmente ignorando o sottovalutando il pericolo. Pensiamo proprio che non sia l'unico caso di incoscienza che giornalmente porta i cittadini a contatto con una delle sostanze più pericolose per la salute.
Ciò che ci stupisce è il fatto che in cinque anni non si siano trovate risorse nella ricca Provincia di Bolzano per procedere all'attuazione di un dispositivo di legge così importante per la salute dei cittadini e che si faccia finta di niente, come se il problema non esistesse. L'impressione che abbiamo ricavato è che si tenda a sottovalutare il pericolo, anche se si sa, che più passa il tempo , più procede il deterioramento dei materiali di amianto e il relativo pericolo di sfibramento.
Noi ci siamo limitati ad osservare alcune zone di Bolzano e Laives e vi possiamo assicurare che la quantità d'amianto scoperta ci ha colpito oltre l'immaginabile. Magazzini di frutta, capannoni di concessionarie di automobili, tetti di condomini, tettoie sotto le quali i bambini depositano le biciclette, officine, ecc., dove la gente passa e staziona, ignara del pericolo.
Si sa che c'è tanto amianto ancora in giro, le segnalazioni delle unità sanitarie non sono mancate, ma ancora si preferisce investire subito, e molte più risorse in altre cose: nel nuovo inutile e dannoso inceneritore, negli insignificanti e costosi ponti sul Talvera (dove le risorse si trovano subito), magari per la cementificazione del Virgolo o per la miriade di contributi al turismo, destinati a rovinare l'ambiente (Carezza e Alpe di Siusi, per fare qualche esempio).
Chiediamo al Presidente Durnwaldner: se per la Provincia Autonoma di Bolzano contino di più gli affari o la salute dei cittadini?
Rimaniamo in attesa di un'improbabile risposta.

LE FOTO DELL'AMIANTO



Pericoli dell'Amianto


L'amianto rappresenta un pericolo per la salute a causa delle fibre di cui è costituito e che possono essere presenti in ambienti di lavoro e di vita e inalate.
Il rilascio di fibre nell'ambiente può avvenire o in occasione di una loro manipolazione/lavorazione o spontaneamente, come nel caso di materiali friabili, usurati o sottoposti a vibrazioni, correnti d'aria, urti, ecc.
L'esposizione a fibre di amianto è associata a malattie dell'apparato respiratorio (asbestosi, carcinoma polmonare) e delle membrane sierose, principalmente la pleura (mesoteliomi).
Esse insorgono dopo molti anni dall'esposizione: da 10 - 15 per l'asbestosi ad anche 20 - 40 per il carcinoma polmonare ed il mesotelioma.
L'
asbestosi è una patologia cronica, ed è quella che per prima è stata correlata all'inalazione di amianto.
Essa consiste in una fibrosi con ispessimento ed indurimento del tessuto polmonare con conseguente difficile scambio di ossigeno tra aria inspirata e sangue.

Il
carcinoma polmonare si verifica anche per esposizioni a basse dosi.
Questa grave malattia è causata anche da: fumo di sigarette, cromo, nichel, materiali radioattivi, altri inquinanti ambientali (idrocarburi aromatici di provenienza industriale, derivati del catrame, gas di scarico dei motori).
Il fumo di sigarette potenzia enormemente l'effetto cancerogeno dell'amianto e quindi aumenta fortemente la probabilità di contrarre tale malattia.

Il mesotelioma è un tumore raro, della membrana di rivestimento del polmone (pleura) o dell'intestino (peritoneo), che è fortemente associato alla esposizione a fibre di amianto anche per basse dosi.

L'esposizione all'amianto per motivi di lavoro è senza dubbio la più pericolosa, tuttavia non sono assolutamente da trascurare le esposizioni occasionali od inconsapevoli poiché:


Decreto Legge 18 marzo 2003, n.101

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93. 

Art. 1.
Realizzazione della mappatura
1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano procedono all'effettuazione della mappatura, anche sulla base dei dati raccolti nelle attività di monitoraggio ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257, secondo i criteri e con gli strumenti di cui agli articoli 2 e 3.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche avvalendosi, mediante convenzione, della collaborazione dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente ed i servizi tecnici (APAT), dell'Istituto superiore di sanità(ISS) e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), definiscono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sulla base dei criteri di cui all'allegato B, la procedura per la determinazione degli interventi di bonifica urgenti.
3. I risultati della mappatura, i dati analitici relativi agli interventi da effettuare e le relative priorità, nonché i dati relativi agli interventi effettuati sono trasmessi annualmente, entro il 30 giugno, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio procede con proprio decreto all'attribuzione delle risorse per la mappatura a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Al finanziamento delle attività di mappatura e' destinato, secondo quanto indicato nell'allegato C, il 50% della disponibilità totale delle somme di cui all'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93.

Art. 3.
Strumenti per la realizzazione della mappatura
1. La mappatura delle zone interessate dalla presenza di amianto deve essere realizzata avvalendosi di Sistemi informatici impostati su base territoriale (SIT), integrati da software specifico per le elaborazioni e le interrogazioni, secondo gli standard del Sistema informativo nazionale ambientale (SINANET) ed organizzato nel seguente modo:
a) gestione anagrafica dei punti;
b) gestione dei dati del sito e dei monitoraggi effettuati secondo quanto esplicitato all'articolo 2;
c) rappresentazioni geografiche della diffusione territoriale dei siti con presenza di amianto o di materiali o di manufatti contenenti amianto, corredati dai dati sulla loro quantità suddivisa tra materiali friabili e compatti e, laddove esistenti, da informazioni sulla concentrazione percentuale nelle varie matrici ambientali.
2. Ai fini della mappatura i siti devono essere geo referenziati.

Art. 4.
Interventi di bonifica
1. In sede di prima applicazione, fino alla trasmissione della documentazione di cui all'articolo 1, comma 3, tenuto conto delle situazioni critiche per la salute dell'uomo e l'ambiente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, su indicazione delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e dei comuni interessati e tenuto conto dei criteri di cui all'allegato B, individua e finanzia gli interventi di bonifica di particolare urgenza.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio procede con proprio decreto all'attribuzione delle risorse per gli interventi di particolare urgenza a favore dell'ente territoriale competente. Al finanziamento degli interventi di bonifica di particolare urgenza, di
cui al comma 1, e' destinato secondo quanto indicato nell'allegato C, il 50% della disponibilità totale delle somme di cui all'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano individuano gli ulteriori interventi urgenti da effettuare e definiscono le relative priorità di attuazione.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvede con proprio decreto al riparto delle risorse disponibili.
5. Con accordi di programma, sottoscritti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, dal Ministero della salute, dalle regioni e dalle province autonome vengono individuate le modalità di finanziamento degli interventi urgenti e le modalità di cofinanziamento pubblico e privato.
6. Ai fini di agevolare le operazioni di bonifica e di smaltimento dei rifiuti derivanti dalle medesime e' tenuto presso le sezioni regionali dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nell'ambito delle relative attività e finanziamenti, ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni, un repertorio che identifica le aziende iscritte all'Albo stesso e, su base volontaria, il listino non impegnativo per l'Albo dei prezzi da ciascuna praticati per le diverse tipologie di servizio.

Nota all'art. 4:
- L'art. 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93, e' riportato nelle note alle premesse.

Art. 5.
Copertura finanziaria
1. Agli adempimenti previsti dal presente regolamento, concernenti la mappatura dei siti inquinati e gli interventi di bonifica di particolare urgenza, si fa fronte con le risorse previste dall'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93, finalizzate ai medesimi scopi.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati e sulle somme effettivamente erogate.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.